From d6f718e9a60dd59a6a82de4a0d4a0617ad22134d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michele Casanova <68413054+m-casanova@users.noreply.github.com> Date: Thu, 5 Sep 2024 10:03:36 +0200 Subject: [PATCH] Update 145.md --- testi/145.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/testi/145.md b/testi/145.md index a7a2e9d..d90eb14 100644 --- a/testi/145.md +++ b/testi/145.md @@ -33,7 +33,7 @@ Bollettino Ufficiale n. 15 del 18 luglio 1974 1. Accertate le condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 28- 7- 1972, il Presidente della Giunta regionale provvederà con proprio decreto, sentita la Giunta stessa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Montalbano Jonico e di Scanzano Jonico in base alle norme che disciplinano la materia, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il Comune di Montalbano Jonico. -### Art. 4 +#### Art. 4 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.