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m-casanova authored Sep 5, 2024
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layout: doc
title: "Legge Regionale 15 luglio 1974, n. 12"
fonte: Regione Basilicata
fonte_url: https://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=2219
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__COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE DI SCANZANO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO CON LA DENOMINAZIONE DI SCANZANO JONICO__

Bollettino Ufficiale n. 15 del 18 luglio 1974

#### Art. 1

1. La Frazione di Scanzano è distaccata dal Comune di Montalbano Jonico e costituita in Comune autonomo con la denominazione di Scanzano Jonico.

#### Art. 2

1. I Confini del Comune di Scanzano Jonico sono stabiliti come segue:

- verso il Comune di Policoro dal fiume Agri;

- sul lato verso il mare Jonio, tra le foci del fiume Agri e Cavone;

- verso il territorio di Pisticci da strada Comunale Pisticci - Scanzano e fiume Cavone;

- dal lato verso il Comune di Montalbano Jonico: dall'argine del fiume Agri seguendo il confine «Masseria Cerulli» lungo il tratto di strada «Val d'Agri» - fosso del Prisco - Recoleta;

- tratto di strada Recoleta sino all'incrocio con la strada provinciale Montalbano - Scanzano - tratto strada Casa Cantoniera - Masseria Don Vincenzino sino al fosso «Valle»;

- dal confine con la Masseria Valle si segue la linea di confine tra il demanio comunale ed Olivastreta - attraversamento fossi della «Conserva» «Capraro» - «Gruffolante» lungo il fosso del «Postecchio» si giunge alla strada «Impastinatura» attraversando la strada provinciale Montalbano - Andriace - fosso dell'acqua solfata sino alla strada Comunale Pisticci Scanzano.

#### Art. 3

1. Accertate le condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 28- 7- 1972, il Presidente della Giunta regionale provvederà con proprio decreto, sentita la Giunta stessa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Montalbano Jonico e di Scanzano Jonico in base alle norme che disciplinano la materia, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il Comune di Montalbano Jonico.

### Art. 4

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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